Statuto associativo

Testo integrale dello Statuto di Helianthus Aps, approvato dall’Assemblea dei soci ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Progetto Insieme – Fondazione Casali

Helianthus Aps è un’Associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e Turistica con sede legale a Trieste (C.F. 90170150321). Costituita nel febbraio 2023, opera senza scopo di lucro perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione promuove lo sviluppo culturale, turistico, sociale e naturalistico, con particolare attenzione alle persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

Attività principali

  • laboratori sociali e creativi;
  • eventi di socializzazione;
  • gite culturali e turistiche sul territorio regionale ed extraregionale;
  • progetti di educazione alla salute;
  • scambi intergenerazionali;
  • corsi e seminari;
  • spettacoli teatrali e musicali;
  • valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico del Friuli Venezia Giulia.

Presidente e legale rappresentante: Dott.ssa Grazia Di Lorenzo, laureata in Scienze dell’Educazione (Università di Trieste), con esperienza trentennale nell’ambito socio-pedagogico.

Contatti

Sedi operative

  • Lunedì — Oratorio della Parrocchia di Sant’Antonio Taumaturgo, via Paganini 6, Trieste.
  • Mercoledì — Oratorio della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, via Vespucci 12, Trieste (entrata di fronte al civico 23 di via Colombo).

Statuto HELIANTHUS Aps

1.1 Il presente atto disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dell’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: HELIANTHUS APS da ora in avanti denominata “associazione”, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”).

1.2 L’associazione ha sede legale nel Comune di Trieste

1.3 L’eventuale successivo cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’Organo di amministrazione all’unanimità dei suoi componenti.

1.4 L’associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Le attività sociali potranno essere svolte al di fuori della sede legale.

1.5 L’associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana e internazionale.

2.1 L’associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, l’associazione agisce allo scopo di promuovere sotto ogni forma lo sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico in chiave sostenibile e responsabile e di arrecare altresì benefici anche a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

1 — Promozione sociale, culturale, educativa-formativa, ludico-ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, scuole, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l’infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);
2 — Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
3 — Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, seminari, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo – culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell’informatica;
4 — Tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;
5 — Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura, l’ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
6 — Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale;
7 — Promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;
8 — Corsi di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico-artistico- archeologiche, turistiche, informatiche, sportive, escursionistiche e di comunicazione. Inoltre l’associazione si propone di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, di informazione, di divulgazione, di partecipazione, di ricerca e di aggiornamento al Turismo responsabile mediante le seguenti attività:
9 — Valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico in Friuli Venezia Giulia organizzando iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Friuli Venezia Giulia , progettando e organizzando soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all’incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore turistico del territorio;
10 — Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività turistica improntati alla sostenibilità ed all’eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio in cui l’Associazione opera;
11 — Promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell’ ecosistema, e scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso del territorio;
12 — Monitorare, studiare analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
13 — Migliorare l’accessibilità al patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico attraverso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opportune reti sentieristiche e il ripristino di tracciati preesistenti;
14 — Realizzare attività di promozione turistica del territorio mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative e pacchetti turistici, in forma associata e non, nel rispetto delle relative competenze, itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta, utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Friuli Venezia Giulia ;
15 — Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell’ambiente, dell’edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l’organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite convenzioni;
16 — Accrescere la qualità dei servizi e coinvolgere altre realtà associative.

2.5 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4.1 L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione.

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione.

5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6.1 Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • L’Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
  • Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

7.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l’opportunità, l’Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l’identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Approva il bilancio di esercizio;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7.11 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

8.1 L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Deliberare l’ammissione degli associati;
  • Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

8.3 L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieletti.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L’Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell’adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all’associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.9 La carica di amministratore si perde dal consiglio direttivo.

  • Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
  • Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 5 del presente Statuto.

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall’incarico, l’Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l’Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un’assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

10.1 Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.1 L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

13.1 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall’art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

14.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

15.7 L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

16.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

17.1 Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

18.1 L’associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

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